Diritto Digitale15 giugno 2026

Tokenizzazione degli Asset Reali: Inquadramento Giuridico e Rischi Legali in Italia nel 2026

La tokenizzazione degli asset reali rappresenta uno dei fenomeni più dirompenti che il diritto italiano si trova oggi a dover governare. Convertire la proprietà di un bene fisico — un immobile, una quota societaria, un'opera d'arte, un credito commerciale — in un token digitale registrato su blockch

Tokenizzazione degli Asset Reali: Inquadramento Giuridico e Rischi Legali in Italia nel 2026

Tokenizzazione degli Asset Reali: Inquadramento Giuridico e Rischi Legali in Italia nel 2026

La tokenizzazione degli asset reali rappresenta uno dei fenomeni più dirompenti che il diritto italiano si trova oggi a dover governare. Convertire la proprietà di un bene fisico — un immobile, una quota societaria, un'opera d'arte, un credito commerciale — in un token digitale registrato su blockchain significa introdurre nell'ordinamento giuridico una nuova forma di rappresentazione dei diritti che sfida categorie consolidate da secoli. In assenza di una disciplina organica di diritto interno, avvocati, operatori del settore e investitori si trovano a navigare in un quadro normativo frammentato, dove le regole si ricavano per via interpretativa da norme pensate per ben altri contesti.

Questo articolo offre un inquadramento sistematico della tokenizzazione degli asset reali nel diritto italiano vigente nel 2026, analizza le implicazioni del Regolamento MiCA e della normativa europea, e individua i principali rischi legali per chi opera in questo settore.


Che cosa si intende per tokenizzazione degli asset reali

La tokenizzazione degli asset reali (in inglese, Real World Asset tokenization o RWA tokenization) consiste nella creazione di rappresentazioni digitali, sotto forma di token su una blockchain, di beni o diritti esistenti nel mondo fisico. Il token può incorporare diversi tipi di diritti: la piena proprietà del bene, una quota di comproprietà, un diritto di credito, un diritto di usufrutto o di godimento, o ancora una partecipazione agli utili derivanti da un asset.

Il meccanismo tecnico si basa su smart contract — programmi autoeseguibili registrati su blockchain — che gestiscono l'emissione, il trasferimento e la distruzione dei token. La promessa di questa tecnologia è quella di rendere liquidi beni tradizionalmente illiquidi, abbattere le barriere di accesso agli investimenti e automatizzare l'esecuzione di operazioni complesse.


Il quadro normativo di riferimento in Italia nel 2026

Il Regolamento MiCA e la sua applicazione agli RWA

Il Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività, noto come MiCA, è pienamente applicabile nell'Unione Europea dal dicembre 2024. Nel 2026, le autorità nazionali — in Italia, la Consob e la Banca d'Italia — hanno consolidato le proprie prassi applicative.

Il punto cruciale è che MiCA non si applica indistintamente a tutti i token. L'articolo 2, paragrafo 4, esclude espressamente dal suo ambito di applicazione le cripto-attività che rientrano nella nozione di strumenti finanziari ai sensi della Direttiva MiFID II. Pertanto, per qualificare giuridicamente un token RWA è necessario compiere una valutazione caso per caso che determini se il token integra uno strumento finanziario ovvero una cripto-attività ai sensi di MiCA.

Questa distinzione non è meramente teorica: ha conseguenze decisive sull'intera struttura dell'operazione, sui soggetti autorizzati a emetterla, sugli obblighi di prospetto e sulle regole di commercializzazione.

Token RWA come strumenti finanziari: il perimetro MiFID II

Un token che attribuisce al titolare diritti di partecipazione agli utili di una società, diritti di voto o diritti patrimoniali assimilabili a quelli di un azionista rientra con tutta probabilità nella categoria dei valori mobiliari ai sensi della Direttiva MiFID II, come recepita in Italia dal D.Lgs. 58/1998 (TUF). In tal caso, l'emissione richiede la pubblicazione di un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 (salvo che si applichi una delle esenzioni previste), e la negoziazione è riservata a soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento.

La Consob ha ribadito, nelle sue comunicazioni del 2025 e del 2026, che la forma tecnica del token non è rilevante ai fini della qualificazione giuridica. Ciò che conta è la sostanza economica dei diritti incorporati. Un token che si chiami "NFT immobiliare" ma attribuisca diritti patrimoniali su un immobile generante reddito sarà trattato alla stregua di uno strumento finanziario.

Il D.Lgs. 25/2023 e il registro distribuito

In Italia, il D.Lgs. 25/2023 ha introdotto disposizioni per l'utilizzo della tecnologia a registro distribuito (DLT) per la rappresentazione digitale di strumenti finanziari. Questa normativa consente, a determinate condizioni e sotto la vigilanza della Consob, l'emissione e la circolazione di strumenti finanziari nella forma di token su DLT, modificando le regole di circolazione proprie del Codice Civile e del TUF.

La norma è rilevante perché crea un primo spazio normativo espressamente dedicato alla tokenizzazione nel diritto italiano, ma il suo ambito di applicazione è circoscritto agli strumenti finanziari: non risolve le questioni che si pongono quando si tokenizzano beni immobili, crediti o asset non qualificabili come strumenti finanziari.


I modelli strutturali di tokenizzazione e le loro implicazioni legali

Modello diretto: token come titolo di proprietà

Il modello teoricamente più lineare prevede che il token rappresenti direttamente la proprietà del bene sottostante. Sul piano pratico, tuttavia, questo schema si scontra con vincoli strutturali del diritto italiano. Il trasferimento della proprietà immobiliare richiede la forma scritta ad substantiam e la trascrizione nei registri immobiliari. Nessuna di queste formalità può oggi essere surrogata da una transazione su blockchain.

Ne consegue che il trasferimento del token, da solo, non produce alcun effetto traslativo della proprietà immobiliare nell'ordinamento italiano. Il token può al più rappresentare un diritto di credito nei confronti dell'emittente, o un diritto a ottenere il trasferimento formale del bene in un secondo momento.

Modello SPV: la società veicolo come intermediario

Il modello più diffuso nella prassi è quello che utilizza una Special Purpose Vehicle (SPV). Il bene reale viene conferito a una società appositamente costituita, i cui diritti patrimoniali vengono poi tokenizzati. I titolari dei token non acquistano la proprietà del bene, ma partecipazioni (dirette o indirette, economiche o anche di governance) alla SPV.

Questo modello, pur essendo più aderente ai vincoli del diritto civile, introduce complessità ulteriori: la struttura societaria deve essere correttamente configurata, le quote della SPV potrebbero qualificarsi come strumenti finanziari, e la catena di controllo tra token e asset sottostante deve essere contrattualmente definita in modo inoppugnabile.

Modello del diritto di credito

Un terzo schema prevede che il token rappresenti un diritto di credito nei confronti di un emittente, strutturato in modo da replicare economicamente l'esposizione all'asset sottostante. In questo caso si tratta, nella sostanza, di uno strumento di debito, con tutte le conseguenze in termini di regolamentazione finanziaria applicabile.


Rischi legali per emittenti e investitori

Rischio di qualificazione

Il rischio principale per chi emette token RWA senza adeguata consulenza legale è quello di realizzare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari senza prospetto e senza le necessarie autorizzazioni. Ai sensi del TUF, tale condotta costituisce illecito amministrativo e, in taluni casi, penalmente rilevante. La Consob ha già avviato, negli anni recenti, procedimenti nei confronti di emittenti di token che avevano omesso di verificare la qualificazione giuridica dei propri strumenti.

Rischio di invalidità contrattuale

Gli smart contract che governano la tokenizzazione non godono di uno status giuridico autonomo nel diritto italiano. La loro efficacia dipende dalla loro riconducibilità a fattispecie contrattuali tipiche o atipiche del Codice Civile. Clausole ambigue, lacune nei meccanismi di governance on-chain o conflitti tra il codice informatico e la documentazione legale off-chain possono determinare l'invalidità o l'inefficacia di parti rilevanti dell'operazione.

Rischio AML e KYC

La tokenizzazione di asset reali, nella misura in cui comporta raccolta di capitali e trasferimento di valore, ricade nell'ambito della normativa antiriciclaggio. Il D.Lgs. 231/2007, come modificato in recepimento delle direttive europee, impone obblighi di adeguata verifica della clientela (KYC), registrazione e segnalazione alle autorità. L'utilizzo di blockchain permissionless, che per definizione non consente un controllo centralizzato dei partecipanti, crea tensioni strutturali con questi obblighi.

Rischio fiscale

Il trattamento fiscale dei token RWA in Italia rimane parzialmente incerto. La Legge di Bilancio 2023 e i successivi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate hanno affrontato alcune ipotesi di cripto-attività, ma la disciplina degli asset tokenizzati che incorporano diritti su beni reali non è stata oggetto di trattazione organica. La cessione di un token immobiliare potrebbe, a seconda della struttura, essere assimilata alla cessione di un diritto reale immobiliare, alla cessione di una partecipazione societaria o alla cessione di una cripto-attività, con conseguenze fiscali profondamente diverse.

Rischio di insolvenza dell'emittente

Nei modelli basati su SPV o su diritti di credito, i titolari dei token sono creditori (o soci) dell'emittente. In caso di insolvenza di quest'ultimo, i token non garantiscono un accesso diretto al bene sottostante: i titolari si trovano a concorrere con gli altri creditori nella procedura concorsuale, senza alcuna priorità automatica derivante dalla detenzione del token.


La prospettiva europea: DLT Pilot Regime e sviluppi futuri

Il Regolamento (UE) 2022/858 ha istituito il DLT Pilot Regime, un regime sperimentale che consente a determinate infrastrutture di mercato di operare sulla base di DLT con deroghe parziali alla normativa finanziaria ordinaria. Nel 2026, alcune infrastrutture europee operano già sotto questo regime. In Italia, la Consob e la Banca d'Italia stanno lavorando all'abilitazione di operatori nazionali.

La Commissione Europea ha avviato i lavori per una disciplina organica degli asset digitali che comprenda anche gli RWA, con un orizzonte temporale che si estende al 2027-2028. Nel frattempo, il vuoto normativo deve essere colmato in via interpretativa.


FAQ: Tokenizzazione degli asset reali in Italia

Un token può trasferire la proprietà di un immobile in Italia?

No. Il trasferimento della proprietà immobiliare richiede forma scritta, atto notarile e trascrizione nei registri immobiliari. La transazione blockchain non produce di per sé effetti traslativi. Il token può rappresentare un diritto contrattuale verso l'emittente, ma non sostituisce le formalità previste dal Codice Civile.

Il Regolamento MiCA si applica ai token RWA?

Dipende dalla natura del token. Se il token incorpora diritti assimilabili a quelli di uno strumento finanziario ai sensi di MiFID II, è escluso dall'ambito di MiCA ed è soggetto alla disciplina finanziaria ordinaria. Se il token non integra uno strumento finanziario, può ricadere nell'ambito MiCA come cripto-attività diversa dagli e-money token e dagli asset-referenced token.

Quali autorizzazioni sono necessarie per emettere token RWA in Italia?

Dipende dalla qualificazione del token. Se si tratta di strumenti finanziari, è necessario redigere un prospetto (salvo esenzioni) e avvalersi di intermediari autorizzati ai sensi del TUF. Se il token rientra nell'ambito MiCA, è necessario rispettare i requisiti di White Paper e le regole applicabili alla categoria di cripto-attività pertinente.

Gli smart contract hanno valore legale in Italia?

Gli smart contract producono effetti giuridici nella misura in cui soddisfano i requisiti dei contratti previsti dal Codice Civile. Il D.Lgs. 135/2018 ha riconosciuto la validità delle memorizzazioni su blockchain, ma non ha attribuito agli smart contract uno statuto giuridico autonomo. La loro efficacia dipende dall'interpretazione caso per caso.

Quali sono i rischi fiscali principali per un investitore in token RWA?

I rischi principali riguardano la qualificazione del reddito derivante dalla detenzione e dalla cessione del token (reddito di capitale, reddito di impresa, plusvalenza da cripto-attività), l'applicabilità dell'imposta di bollo sulle cripto-attività e gli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.


Conclusione: la necessità di un approccio legale strutturato

La tokenizzazione degli asset reali offre opportunità concrete di innovazione nel mercato dei capitali e nella gestione degli investimenti. Tuttavia, chiunque intenda operare in questo settore in Italia nel 2026 deve affrontare un quadro normativo che, pur in evoluzione, rimane privo di una disciplina organica dedicata agli RWA.

La valutazione giuridica preventiva non è un optional: è la condizione necessaria per strutturare operazioni valide, evitare sanzioni regolamentari e tutelare gli investitori. Questa valutazione richiede competenze che spaziano dal diritto civile al diritto finanziario, dalla normativa antiriciclaggio al diritto tributario, dal diritto societario alla regolamentazione delle cripto-attività.

Gli studi legali e i professionisti che assistono emittenti e investitori in operazioni di tokenizzazione possono oggi avvalersi di strumenti di intelligenza artificiale per accelerare la ricerca giurisprudenziale, l'analisi documentale e la redazione di contratti complessi.

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