Diritto Digitale25 giugno 2026

Reverse Engineering Software Legale: cosa si può fare secondo la legge italiana nel 2026

Il reverse engineering del software è una delle aree più controverse del diritto della proprietà intellettuale applicato alle tecnologie digitali. Analizzare il codice di un programma per comprenderne il funzionamento, estrarne le logiche operative o verificarne la compatibilità con altri sistemi so

Reverse Engineering Software Legale: cosa si può fare secondo la legge italiana nel 2026

Reverse Engineering Software Legale: cosa si può fare secondo la legge italiana nel 2026

Il reverse engineering del software è una delle aree più controverse del diritto della proprietà intellettuale applicato alle tecnologie digitali. Analizzare il codice di un programma per comprenderne il funzionamento, estrarne le logiche operative o verificarne la compatibilità con altri sistemi solleva interrogativi giuridici tutt'altro che semplici. In Italia, come nel resto dell'Unione Europea, la materia è disciplinata da un quadro normativo stratificato che combina la Direttiva 2009/24/CE sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, recepita nel nostro ordinamento attraverso la legge sul diritto d'autore (L. 633/1941, articoli 64-bis e seguenti), e il più recente Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, il cosiddetto AI Act. Comprendere cosa è lecito fare e cosa invece espone a responsabilità civili e penali è essenziale per sviluppatori, aziende tecnologiche e studi legali che operano nel settore.

Che cos'è il reverse engineering del software

Il termine reverse engineering, o ingegneria inversa, indica il processo attraverso il quale si analizza un prodotto software per risalire alla sua struttura interna, al suo funzionamento o alle specifiche tecniche che lo governano, partendo dal codice eseguibile (codice oggetto o binario) senza disporre del codice sorgente originale.

Le tecniche utilizzate comprendono principalmente:

  • la decompilazione, che consiste nel tradurre il codice oggetto in un codice sorgente di alto livello, approssimativo ma leggibile;
  • il disassemblaggio, che converte il codice macchina in linguaggio assembly;
  • il dynamic analysis, ossia l'osservazione del comportamento del programma durante la sua esecuzione.

Ciascuna di queste operazioni incide, in misura diversa, sulla sfera dei diritti esclusivi spettanti all'autore o al titolare del software. Il punto di equilibrio tra la tutela del titolare e le esigenze legittime dell'utente è stabilito dalla legge, che individua specifiche eccezioni al monopolio d'uso.

Il quadro normativo italiano ed europeo nel 2026

La legge sul diritto d'autore e la Direttiva 2009/24/CE

In Italia, i programmi per elaboratore sono tutelati come opere dell'ingegno ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Gli articoli 64-bis, 64-ter e 64-quater, introdotti per recepire la Direttiva 91/250/CEE (poi codificata nella Direttiva 2009/24/CE), disciplinano in modo specifico i diritti e le eccezioni applicabili al software.

L'articolo 64-quater si occupa espressamente della decompilazione e costituisce il pilastro normativo di riferimento per il reverse engineering software legale nel nostro ordinamento. La norma stabilisce che la riproduzione del codice e la traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 64-bis, lettere a) e b), sono autorizzate senza il consenso del titolare quando si tratta di operazioni indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità di un programma per elaboratore, creato autonomamente, con altri programmi.

Tre condizioni cumulative per la liceità

L'articolo 64-quater subordina la liceità dell'operazione al rispetto simultaneo di tre condizioni:

  1. Le operazioni di decompilazione devono essere eseguite dal licenziatario o da chi ha il diritto di usare una copia del programma, ovvero da chi è a ciò autorizzato per conto degli stessi.
  2. Le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non devono essere state precedentemente rese facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati nel punto precedente.
  3. Le operazioni devono essere limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

Il legislatore europeo e quello italiano hanno dunque costruito un'eccezione rigorosa, limitata nella finalità (interoperabilità) e nella misura (le sole parti necessarie). Non è lecito decompilare un intero software solo perché si intende sviluppare un prodotto compatibile: occorre circoscrivere l'attività al minimo indispensabile.

I limiti all'uso delle informazioni ottenute

La norma impone ulteriori vincoli sull'utilizzo delle informazioni ricavate attraverso la decompilazione lecita. Queste informazioni non possono essere:

  • utilizzate per scopi diversi dall'ottenimento dell'interoperabilità del programma autonomamente creato;
  • comunicate a terzi, salvo che ciò sia necessario per l'interoperabilità del programma autonomamente creato;
  • utilizzate per sviluppare, produrre o commercializzare un programma sostanzialmente simile nella sua espressione a quello decompilato, o per qualsiasi altro atto che violi il diritto d'autore.

Queste limitazioni hanno implicazioni pratiche di grande rilievo: un'azienda che, nel corso di una verifica di compatibilità, scopre vulnerabilità o soluzioni tecniche del concorrente non può sfruttare quelle informazioni per finalità diverse dall'interoperabilità, pena la violazione della normativa sul diritto d'autore e, potenzialmente, della disciplina sulla concorrenza sleale.

Decompilazione software per finalità di sicurezza informatica

Una delle questioni più dibattute nel 2026 riguarda la liceità del reverse engineering condotto per finalità di sicurezza informatica, ossia per individuare vulnerabilità, testare la resilienza di un sistema o sviluppare patch di sicurezza.

La Direttiva 2009/24/CE e la sua trasposizione italiana non contemplano espressamente questa ipotesi. Tuttavia, una lettura sistematica del quadro normativo consente di individuare alcune aree di liceità:

La Direttiva NIS2 e il Cyber Resilience Act

La Direttiva NIS2 (Direttiva 2022/2555/UE), recepita in Italia nel 2025, impone alle organizzazioni qualificate come operatori essenziali e importanti di adottare misure tecniche e organizzative adeguate alla gestione dei rischi informatici. Questo include attività di vulnerability assessment e penetration testing che possono implicare forme di reverse engineering del software analizzato. In questo contesto, l'attività può trovare giustificazione nell'adempimento di un obbligo di legge, purché condotta da soggetti autorizzati e nei limiti strettamente necessari.

Analogamente, il Cyber Resilience Act europeo, ormai pienamente operativo nel 2026, promuove la valutazione della sicurezza dei prodotti con elementi digitali e legittima implicitamente le attività di analisi tecnica condotte a tal fine dai fabbricanti e dai loro mandatari.

Bug bounty e ricerca etica sulla sicurezza

I programmi di bug bounty, attraverso cui le aziende autorizzano terzi ricercatori a testare i propri sistemi in cambio di una ricompensa, rappresentano un caso di reverse engineering contrattualmente autorizzato. In assenza di tale autorizzazione, la ricerca di vulnerabilità su software altrui rimane un'area grigia, potenzialmente soggetta alle disposizioni penali previste dall'articolo 615-ter del Codice Penale (accesso abusivo a sistema informatico) e dall'articolo 64-quater della L. 633/1941.

Reverse engineering e tutela del segreto commerciale

Un ulteriore profilo normativo rilevante riguarda il Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 63, che ha recepito la Direttiva 2016/943/UE sulla protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali).

L'articolo 99-bis del Codice della Proprietà Industriale, come modificato dal D.Lgs. 63/2018, stabilisce che il reverse engineering condotto su un prodotto legittimamente acquisito non costituisce acquisizione illecita del segreto commerciale, a condizione che l'analisi venga eseguita su un prodotto messo a disposizione del pubblico o legittimamente in possesso di chi effettua l'analisi stessa, e che non vi siano obblighi contrattuali che vietino tale attività.

Questa disposizione rappresenta un importante spazio di liceità per il reverse engineering software legale condotto a fini di studio, analisi competitiva o sviluppo di prodotti alternativi, nella misura in cui non ricada nelle fattispecie vietate dalla normativa sul diritto d'autore.

Le clausole contrattuali di divieto: sono sempre valide?

Molte licenze software commerciali contengono clausole che vietano espressamente qualsiasi forma di reverse engineering, decompilazione o disassemblaggio. La questione della validità di tali clausole è centrale nella pratica.

L'articolo 64-quater, comma 3, della L. 633/1941 stabilisce che le clausole contrattuali pattuite in contrasto con le disposizioni sulle eccezioni lecite sono nulle e prive di effetto. In altre parole, una clausola contrattuale che vieti la decompilazione finalizzata all'interoperabilità è nulla nella misura in cui contrasta con le eccezioni previste dalla legge.

Il principio è chiaro: le deroghe legali a favore dell'utente hanno carattere imperativo e non possono essere eliminate per contratto. Tuttavia, questo non significa che qualsiasi attività di reverse engineering sia lecita a prescindere dalla licenza: le limitazioni contrattuali restano valide per tutte le attività che non rientrano nelle eccezioni tassativamente previste.

Responsabilità penale e civile

Profili di responsabilità civile

La violazione delle norme sul diritto d'autore in materia di software espone l'autore dell'illecito all'obbligo di risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal titolare, ai sensi degli articoli 158 e seguenti della L. 633/1941. Il titolare può chiedere il risarcimento del danno effettivo o, in alternativa, la restituzione degli utili conseguiti dall'autore della violazione. Può inoltre ottenere misure inibitorie e la distruzione del materiale illecitamente prodotto.

Profili di responsabilità penale

La violazione dolosa dei diritti esclusivi sul software può integrare il reato di cui all'articolo 171-bis della L. 633/1941, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore. Condotte di reverse engineering finalizzate alla produzione di software contraffatti o alla divulgazione non autorizzata del codice sorgente ricavato possono dunque assumere rilevanza penale.

Le FAQ sul reverse engineering software

È lecito decompilare un software per studiarne il funzionamento a scopi didattici?

La finalità didattica non è espressamente prevista tra le eccezioni al diritto d'autore sul software. A differenza di quanto accade per le opere letterarie o artistiche, per il software le eccezioni sono tassative. La decompilazione a fini di studio non è pertanto automaticamente lecita, salvo che si tratti di software distribuito sotto licenza open source che lo consenta esplicitamente, o che l'attività rientri nella ricerca scientifica condotta in ambiti istituzionali con le dovute cautele.

Un'azienda può analizzare il software di un concorrente per sviluppare prodotti compatibili?

Sì, a condizione che siano rispettate le tre condizioni cumulative dell'articolo 64-quater: essere licenziatari legittimi del prodotto, che le informazioni necessarie per l'interoperabilità non siano altrimenti accessibili, e limitare l'analisi alle sole parti indispensabili. Le informazioni ottenute non possono essere usate per sviluppare un software sostanzialmente simile.

Una clausola nel contratto di licenza che vieta il reverse engineering è sempre valida?

No. Le clausole che vietano la decompilazione nei casi in cui essa è espressamente ammessa dalla legge (principalmente per fini di interoperabilità) sono nulle per contrasto con norme imperative. Per le attività che non rientrano nelle eccezioni di legge, le clausole contrattuali di divieto mantengono invece piena validità.

Il reverse engineering di un'app mobile è lecito?

Le app mobili sono programmi per elaboratore e godono della medesima tutela prevista dalla L. 633/1941. Le stesse regole sull'interoperabilità e sui limiti della decompilazione si applicano anche alle applicazioni mobile. Analisi condotte per finalità di sicurezza da ricercatori autorizzati rientrano in aree di potenziale liceità se condotte nei limiti sopra descritti.

Cosa devono sapere gli studi legali che assistono aziende tecnologiche

Per gli avvocati che assistono aziende operanti nel settore tecnologico, la materia del reverse engineering richiede una valutazione caso per caso che tenga conto di almeno quattro variabili: la natura della licenza in essere, la finalità dell'analisi, le informazioni concretamente estratte e l'uso che se ne fa. Redigere clausole contrattuali adeguate, che bilancino la protezione del titolare con il rispetto delle eccezioni imperative, è un'attività che richiede competenza specifica e aggiornamento costante.

Allo stesso modo, prima di intraprendere qualsiasi attività di reverse engineering, le aziende devono ottenere un parere legale che valuti la specifica situazione contrattuale e normativa. Le conseguenze di un errore di valutazione possono essere significative: dalle misure cautelari ai danni risarcibili, fino alle possibili implicazioni penali.

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Il reverse engineering software legale è una materia in continua evoluzione, influenzata dall'accelerazione tecnologica e dai nuovi obblighi normativi europei. Mantenersi aggiornati, comprendere i confini del lecito e saper consigliare i clienti con precisione è ciò che distingue un avvocato esperto in diritto digitale. Le norme ci sono: saperle applicare, caso per caso, è la vera competenza professionale.

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