Infortuni Telelavoro 2026: chi risponde quando il dipendente si fa male a casa?
Il telelavoro e lo smart working sono ormai componenti strutturali del mercato del lavoro italiano. Milioni di dipendenti svolgono la propria prestazione lavorativa in tutto o in parte al di fuori dei locali aziendali, spesso dalla propria abitazione. Questa trasformazione profonda ha aperto questioni giuridiche di non semplice soluzione, tra le quali la più spinosa riguarda la responsabilità per gli infortuni che si verificano durante il lavoro a distanza.
Quando un dipendente scivola in cucina mentre prepara un caffè durante l'orario di lavoro, o si storce un piede scendendo le scale di casa nel corso della giornata lavorativa, chi risponde? Risponde il datore di lavoro? Interviene l'INAIL? Quali obblighi di sicurezza gravano sul datore anche quando il dipendente lavora da casa propria?
Queste domande non sono più teoriche. I contenziosi in materia sono aumentati significativamente dopo la diffusione massiva del lavoro agile avvenuta a partire dal 2020, e la giurisprudenza italiana ha prodotto orientamenti sempre più definiti che ogni datore di lavoro e ogni professionista del diritto del lavoro deve conoscere nel 2026.
Il quadro normativo: telelavoro e smart working non sono la stessa cosa
Prima di affrontare il tema degli infortuni, è necessario distinguere due istituti che vengono spesso confusi ma che hanno basi normative differenti.
Il telelavoro in senso stretto è disciplinato dall'Accordo Europeo sul Telelavoro del 2002, recepito in Italia dalle parti sociali nel 2004, e da successive contrattazioni collettive. In questa modalità, il luogo di lavoro è predeterminato e fisso, tipicamente l'abitazione del dipendente, e il datore di lavoro ha un obbligo di informazione e, in certi casi, di sopralluogo sulla postazione di lavoro.
Lo smart working, o lavoro agile, è invece disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, e dalla normativa successiva. In questo caso, la prestazione viene eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, con una flessibilità organizzativa molto più ampia. Il luogo di esecuzione della prestazione può variare e non è predeterminato in modo rigido.
Questa distinzione ha conseguenze dirette sulla valutazione degli infortuni e sulla determinazione delle responsabilità.
La copertura INAIL nel telelavoro e nello smart working
L'INAIL garantisce la copertura assicurativa anche per i lavoratori in telelavoro e in smart working. Tuttavia, i presupposti per il riconoscimento dell'infortunio come infortunio sul lavoro presentano alcune peculiarità rispetto alla prestazione svolta in sede.
Il nesso di occasione di lavoro
Per il riconoscimento dell'infortunio è necessario che l'evento dannoso si sia verificato in occasione di lavoro, ovvero che esista un nesso causale tra l'attività lavorativa e l'evento lesivo. Questo nesso non richiede che il lavoratore stesse compiendo un atto strettamente produttivo nel momento dell'incidente: è sufficiente che l'infortunio sia avvenuto durante l'espletamento di attività comunque connesse al lavoro.
La Circolare INAIL n. 48 del 2017, emanata in attuazione della Legge 81/2017, ha chiarito che per i lavoratori in smart working la tutela assicurativa si estende a tutti gli infortuni che avvengono nel luogo di lavoro prescelto, purché siano in connessione con la prestazione lavorativa. L'istituto ha individuato un criterio che potremmo definire di ragionevolezza: l'attività svolta al momento dell'infortunio deve essere strumentalmente connessa alla prestazione lavorativa.
Gli infortuni in itinere nel lavoro a distanza
Una questione particolarmente dibattuta riguarda gli infortuni in itinere nel contesto dello smart working. Il comma 3 dell'articolo 23 della Legge 81/2017 dispone espressamente che il lavoratore agile è tutelato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali, nonché dagli infortuni sul percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna.
Questo significa che se il lavoratore sceglie di lavorare da un luogo diverso dalla propria abitazione, ad esempio un coworking o un bar, e si infortuna nel tragitto tra casa e quel luogo, il percorso è coperto dall'assicurazione INAIL.
La giurisprudenza più recente ha tuttavia introdotto un importante caveat: il percorso deve essere ragionevole e non deve essere stato determinato da scelte arbitrarie del lavoratore che interrompano il nesso con la prestazione lavorativa. Valgono, mutatis mutandis, gli stessi principi elaborati dalla giurisprudenza per gli infortuni in itinere ordinari.
La responsabilità del datore di lavoro per infortuni in telelavoro e smart working
Gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, impone al datore di lavoro un obbligo generale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che non cessa per il solo fatto che la prestazione venga svolta al di fuori dei locali aziendali.
L'articolo 3, comma 10, del D.Lgs. 81/2008 dispone che nei confronti dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori che rientrano nelle tipologie del telelavoro si applicano le disposizioni del decreto nei casi in cui la prestazione sia svolta in un luogo di lavoro nella disponibilità del lavoratore. La disposizione prevede che il datore di lavoro provveda alla valutazione dei rischi anche per le postazioni di telelavoro.
Nel caso dello smart working, la Legge 81/2017 impone al datore di lavoro di consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, una informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
L'accordo individuale di smart working e le sue implicazioni
L'accordo individuale di smart working, obbligatorio ai sensi della Legge 81/2017, deve indicare i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. L'accordo deve altresì regolamentare i luoghi in cui può essere svolta la prestazione in modalità agile.
Dal punto di vista della responsabilità per infortuni, l'accordo assume un rilievo fondamentale. Se il datore di lavoro ha correttamente individuato i luoghi di lavoro ammessi e le misure di sicurezza applicabili, e il lavoratore si infortuna operando in un luogo non previsto dall'accordo o in violazione delle prescrizioni di sicurezza, la responsabilità del datore può essere esclusa o ridotta.
Al contrario, se l'accordo non è stato redatto correttamente, o se le misure di sicurezza indicate sono generiche e inidonee, il datore di lavoro si espone a una responsabilità piena, sia civilistica che potenzialmente penale.
Il riparto di responsabilità: i tre scenari principali
La giurisprudenza italiana ha elaborato, nel corso degli ultimi anni, uno schema di valutazione degli infortuni in telelavoro e smart working che può essere ricondotto a tre scenari principali.
Il primo scenario riguarda l'infortunio avvenuto durante lo svolgimento di attività strettamente lavorativa, ad esempio una caduta dalla sedia mentre si lavora al computer, o un danno fisico causato dall'utilizzo di attrezzature fornite o indicate dal datore di lavoro. In questo caso, il nesso di occasione di lavoro è evidente, l'INAIL riconosce l'infortunio e il datore di lavoro risponde per l'eventuale violazione degli obblighi di sicurezza.
Il secondo scenario riguarda le attività marginalmente connesse alla prestazione lavorativa, come alzarsi dalla scrivania per prendere un bicchiere d'acqua, o recarsi in bagno durante l'orario di lavoro. Qui la giurisprudenza ha generalmente riconosciuto la copertura INAIL, qualificando queste attività come atti necessari allo svolgimento della prestazione. La responsabilità del datore di lavoro dipende dalla valutazione in concreto delle misure di sicurezza adottate.
Il terzo scenario riguarda le attività del tutto estranee alla prestazione lavorativa, come cucinare durante una pausa non autorizzata, o svolgere attività domestiche durante l'orario di lavoro. In questi casi, il nesso di occasione di lavoro manca e l'INAIL non è tenuto a riconoscere l'infortunio come professionale. La responsabilità del datore di lavoro è in questi casi esclusa.
La giurisprudenza più recente sugli infortuni in smart working
La Corte di Cassazione e i tribunali di merito hanno fornito orientamenti sempre più precisi su questa materia. Di particolare interesse è l'elaborazione del concetto di rischio elettivo: se il lavoratore, con una scelta del tutto personale e arbitraria, determina una situazione di rischio non connessa all'attività lavorativa, l'infortunio che ne deriva non è indennizzabile dall'INAIL e non genera responsabilità per il datore.
Un altro principio che emerge dalla giurisprudenza è quello della prevedibilità del rischio: il datore di lavoro risponde degli infortuni derivanti da rischi prevedibili e connessi alla natura della prestazione lavorativa, anche se svolta a distanza. Se il datore non ha valutato un rischio prevedibile, ad esempio l'inadeguatezza della postazione di lavoro, e da questa omissione deriva un danno al lavoratore, la responsabilità è piena.
Gli obblighi pratici del datore di lavoro nel 2026
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, nel 2026 un datore di lavoro che utilizza il telelavoro o lo smart working deve adottare una serie di misure concrete per ridurre l'esposizione al rischio di responsabilità.
La valutazione dei rischi specifici del lavoro a distanza deve essere parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi. Non è sufficiente una valutazione generica: il DVR deve affrontare specificatamente i rischi connessi alla postazione domestica, all'isolamento, ai rischi ergonomici e ai rischi connessi agli ambienti non controllati dall'azienda.
L'informativa annuale al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere redatta in modo analitico, individuando i rischi generali e specifici dello smart working, e deve essere firmata dal lavoratore per ricevuta.
L'accordo individuale di smart working deve essere redatto con cura, indicando espressamente i luoghi in cui è consentito svolgere la prestazione, le fasce orarie, le prescrizioni in materia di sicurezza e le modalità di disconnessione. Un accordo lacunoso può essere interpretato a svantaggio del datore in caso di contenzioso.
La formazione del lavoratore è un obbligo che si estende anche alla sicurezza del lavoro da remoto. Il dipendente deve essere formato sui rischi della postazione di lavoro domestica, sull'ergonomia, sulla gestione dei rischi di movimentazione e sui comportamenti corretti da adottare.
Il tema del controllo del luogo di lavoro
Una questione giuridicamente delicata riguarda il diritto del datore di lavoro di accedere o verificare il luogo in cui il lavoratore svolge la prestazione in smart working, ai fini della sicurezza. La Legge 81/2017 non prevede esplicitamente un diritto di sopralluogo del datore, a differenza di quanto previsto per il telelavoro classico dall'Accordo Europeo del 2002.
Nella prassi, molti datori di lavoro richiedono al lavoratore di autocertificare l'idoneità del luogo di lavoro prescelto, o forniscono una checklist da compilare. Questa soluzione non è giuridicamente equivalente a un sopralluogo, ma costituisce comunque un elemento utile ai fini della valutazione della responsabilità, nella misura in cui dimostra che il datore ha adottato misure ragionevoli per garantire la sicurezza pur nei limiti imposti dall'inviolabilità del domicilio privato.
FAQ sugli infortuni in telelavoro e smart working
Un infortunio avvenuto in casa durante l'orario di lavoro è sempre coperto dall'INAIL?
No, non necessariamente. L'INAIL interviene quando l'infortunio è avvenuto in occasione di lavoro, ovvero quando esiste un nesso causale tra l'evento e la prestazione lavorativa. Se il lavoratore si infortuna svolgendo un'attività del tutto estranea al lavoro, ad esempio cucina durante una pausa non autorizzata, la copertura INAIL può essere esclusa.
Il datore di lavoro risponde anche se l'infortunio avviene in un luogo che non ha potuto controllare?
Risponde se non ha adottato le misure di sicurezza richieste dalla legge, in particolare la valutazione dei rischi e l'informativa al lavoratore. L'impossibilità di controllare fisicamente il luogo di lavoro non esonera il datore dagli obblighi informativi e formativi previsti dalla normativa sulla sicurezza.
Cosa succede se il lavoratore lavora da un luogo non previsto dall'accordo di smart working?
In questo caso, la responsabilità del datore di lavoro per un eventuale infortunio è tendenzialmente esclusa o ridotta, nella misura in cui il lavoratore ha agito in violazione delle prescrizioni contrattuali. Tuttavia, la valutazione va fatta caso per caso: se il datore era a conoscenza che il lavoratore operava da luoghi non autorizzati e non ha adottato alcuna misura, la sua responsabilità può essere affermata.
Il tragitto tra casa e il luogo di smart working è coperto dall'INAIL?
Sì, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della Legge 81/2017, il lavoratore agile è tutelato anche per gli infortuni sul percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna, purché il percorso sia ragionevole e non sia stato determinato da scelte arbitrarie del lavoratore.
Come si prova che un infortunio è avvenuto durante l'orario di lavoro?
La prova può derivare da vari elementi: la registrazione della presenza tramite software aziendali, le comunicazioni via email o chat, la consultazione di file aziendali, la testimonianza di colleghi presenti in conference call. In assenza di documentazione, la prova è a carico del lavoratore che rivendica la copertura assicurativa.
Come IUS AI può aiutare datori di lavoro e studi legali
La gestione degli accordi di smart working, la redazione di informative sulla sicurezza adeguate e la valutazione della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio richiedono una competenza giuridica specifica e un'attenzione costante all'evoluzione normativa e giurisprudenziale.
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Conclusioni
La questione degli infortuni in telelavoro e smart working nel 2026 si colloca all'intersezione tra diritto del lavoro, sicurezza sul lavoro e tutela previdenziale. Il quadro normativo è ormai sufficientemente definito, ma la sua applicazione pratica richiede una valutazione caso per caso che tenga conto dell'accordo individuale, delle misure di sicurezza adottate, del nesso di occasione di lavoro e della condotta del lavoratore al momento dell'evento.
Per il datore di lavoro, la parola d'ordine è prevenzione documentata: non è possibile eliminare ogni rischio in un luogo di lavoro che non si può controllare, ma è possibile e doveroso adottare tutte le misure ragionevoli previste dalla legge, documentarle adeguatamente e formare il lavoratore sui rischi specifici del lavoro a distanza. Questo è il perimetro entro cui la responsabilità del datore può essere esclusa o limitata in caso di contenzioso.
Per il lavoratore, è fondamentale comprendere che la copertura INAIL nel telelavoro e nello smart working non è automatica e illimitata, ma dipende dall'esistenza di un nesso concreto tra l'infortunio e la prestazione lavorativa. Conoscere i propri diritti e i propri obblighi è il primo passo per tutelarsi efficacemente.